Art. 16 · Decorrenza degli aumenti pensionistici
Titolo III

Art. 16

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Decorrenza degli aumenti pensionistici

In vigore dal 5 ago 1975
Le pensioni ordinarie di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità ed ai superstiti, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono raddoppiate con decorrenza 1 gennaio 1974. Le pensioni integrative di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità ed ai superstiti, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono elevate, con decorrenza 1 gennaio 1974, nella misura stabilita dall' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-16