Art. 14 · Pensione ai superstiti
Titolo III

Art. 14

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Pensione ai superstiti

In vigore dal 5 ago 1975
La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dagli articoli precedenti: 70% per un superstite; 80% per due superstiti; 90% per tre superstiti; 100% per quattro o più superstiti. Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali. Perdono il diritto a pensione: 1) il coniuge, quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto; 2) i figli al compimento del ventunesimo anno di età; 3) i figli quando contraggono matrimonio. Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi, oppure alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di divorzio. Nei casi in cui cessi il diritto di una parte dei superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti. Gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-14