Titolo III
Art. 11
11 / 24Pensione integrativa
In vigore dal 5 ago 1975
I trattamenti pensionistici integrativi, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento ivi compresi quelli previsti dal secondo comma dell' della legge 11 novembre 1971, n. 1046, sono corrisposti, a partire dal 1 gennaio 1974, nella misura corrispondente alla differenza fra la pensione calcolate a termine degli articoli precedenti e quella per altro titolo percepita.
In ogni caso il trattamento previdenziale non può essere inferiore all'importo che si ottiene moltiplicando la pensione calcolata a termine degli articoli precedenti per il rapporto
m + 0,25 n,
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m + n
dove m rappresenta il numero degli anni a contributo intero ed n il numero degli anni a contributo ridotto Quando i due coefficienti m e n non sono interi la somma m + n è arrotondata per eccesso o per difetto secondo quanto previsto al secondo comma del l'.
L'anzianità complessiva così ottenuta è poi sud divisa tra periodo a contributo intero e periodo a contributo ridotto, venendo arrotondato quello dei due periodi che presenta la frazione di anno maggiore o, parità di frazione di anno, quello che presenta il numero di anni maggiore. Ove i due periodi siano uguali il rapporto precedente si porrà uguale a 5/8.
Per ciascun valore di m risultante dalle approssimazioni di cui al comma precedente, il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma non può superare il valore
m + 5,
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Nei confronti di coloro che sono ammessi al godimento di altro trattamento di previdenza dopo il 65° anno di età la pensione integrativa è calcolata in basi al rapporto previsto al precedente secondo comma anche nel periodo tra il 65° anno di età e la data di entrata in godimento dell'altro trattamento previdenziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-11