Titolo III
Art. 10
10 / 24Accertamento dello stato di invalidità
In vigore dal 5 ago 1975
L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dalla Cassa entro novanta giorni dalla denuncia dell'iscritto.
In caso di contestazione l'accertamento dello stato di invalidità è deferito ad un collegio composto di tre medici iscritti nell'albo professionale competente nel territorio ove risiede l'iscritto, dei quali due sono designati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale del luogo ove l'iscritto risiede.
Qualora a richiesta dell'iscritto si proceda alla costituzione del collegio medico che non dia luogo a riconoscimento dell'invalidità, le relative spese sono a carico del richiedente.
L'accertamento del collegio medico è definitivo.
Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato possono essere disposte dalla Cassa allo scadere del terzo, sesto e decimo anno dalla data della prima liquidazione della pensione.
L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che si rifiuti di sottoporsi alla revisione suddetta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-10