Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 9 dic 1975
I contributi annui occorrenti per il funzionamento degli istituti di cui all' sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro e graveranno sul cap. 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1974 e corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante degli istituti di cui all' graveranno sul cap. 2081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio finanziario 1974 e corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1975 LEONE MALFATTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 67
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