Art. 34
Capo II

Art. 34

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In vigore dal 21 apr 1984
Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di un proprio componente del collegio stesso in relazione alla permanenza nell'ente di interessi finanziari dello Stato. Il quinto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è abrogato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-34