Art. 33
Titolo IIICapo I

Art. 33

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In vigore dal 21 ott 1975
Le funzioni amministrative delegate di cui al presente decreto vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-33