Art. 17
Capo III

Art. 17

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In vigore dal 24 ago 1979
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine: 1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché all'assistenza di stranieri in relazione convenzioni internazionali; 2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario o urgente; 3) PUNTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 GIUGNO 1979, N. 348. 4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo disposti in attuazione dell' della Costituzione in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568, nonché dei profughi stranieri; 5) PUNTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 GIUGNO 1979, N. 348. 6) agli studi e alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza che attengono ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli obblighi internazionali. L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui al n. 3) del presente articolo è delegato, per il territorio della Sardegna, alla regione, che esercita tali funzioni in conformità delle direttive emanate dall'organo dell'amministrazione centrale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 ha disposto (con l'art. 83 comma 3) che tale modifica avra' effetto dalla data dell'entrata in vigore della legge di cui al primo comma. Si riporta il primo comma : "Agli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni trasferite o delegate con il presente decreto Si provvede con legge ordinaria della Repubblica, ai sensi dell'art. 54, quarto comma, dello statuto."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-17