Art. 3

Art. 3

3 / 6
In vigore dal 20 nov 1975
Per il compimento degli accertamenti di cui al precedente e per le valutazioni conseguenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi della collaborazione delle altre amministrazioni e della consulenza di enti specializzati e di istituti universitari. Agli accertamenti può presenziare un ingegnere dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e un esperto designato dalla regione, competenti per territorio. Con gli enti e gli istituti di cui al comma precedente possono essere stipulate convenzioni a trattativa privata alle condizioni correnti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-29;518#art-3