Art. 18 · Coordinamento tra forme di controllo ed ispezione

Art. 18

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Coordinamento tra forme di controllo ed ispezione

In vigore dal 22 mag 1975
Al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall', secondo comma, nell'esercizio dei poteri di controllo ed ispezione nei confronti dei soggetti indicati dall', sub della legge 7 giugno 1974, n. 216, la Commissione nazionale per le società e la borsa: a) può effettuare direttamente le ispezioni ed assumere le notizie ed i chiarimenti previsti dall', lettera c), sub della legge 7 giugno 1974, n. 216, anche presso le aziende e gli istituti di credito di cui agli del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ovvero presso gli enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali, di cui all', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, informandone la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, ed il Ministero delle partecipazioni statali, i quali hanno facoltà di far partecipare alle operazioni relative un proprio funzionario; b) può richiedere alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, ed al Ministero delle partecipazioni statali, che hanno facoltà di non accettare l'incarico, di effettuare le ispezioni ad assumere le notizie e i chiarimenti di cui alla lettera a) presso aziende o istituti di credito o enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali; c) può chiedere alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, e al Ministero delle partecipazioni statali, che sono tenuti a prestare ogni collaborazione, la comunicazione di dati e notizie nonché la trasmissione di atti e documenti dei quali i detti organi siano venuti in possesso nell'esercizio della loro attività istituzionale. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio; d) comunica alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, o al Ministero delle partecipazioni statali ogni irregolarità comunque riscontrata nell'esercizio delle funzioni di propria competenza che richieda l'intervento delle dette amministrazioni. Le stesse, amministrazioni, ove, nell'esercizio delle funzioni di controllo di rispettiva competenza, riscontrino irregolarità che richiedano l'intervento della Commissione sono tenute a darne immediata comunicazione alla stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-31;138#art-18