Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 12 apr 1975
Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico interurbano ed internazionale, mediante periodica distinta delle conversazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 20 per ogni conversazione documentata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-26