Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 12 apr 1975
A ciascuna conversazione interurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa interurbana, la tariffa di L. 75.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;61#art-18