Art. 5
5 / 18In vigore dal 5 ott 1975
Gli organismi aventi sede presso gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
È fatto salvo quanto già disposto con leggi regionali e provinciali anche in ordine alla istituzione di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;474#art-5