Art. 4 bis

Art. 4 bis

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In vigore dal 17 feb 2011
1.... il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internatinegli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano è assicurato attraverso l'azione integrata delle province autonome medesime e dello Stato, che collaborano nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza. 2. Al fine di definire modalità e strumenti della collaborazione prevista al comma 1 le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. 3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2010, N. 252; b) i settori di intervento nei quali sono attivate specifiche azioni volte al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati, prevedendo specifiche modalità per l'adozione di programmi periodici delle attività; c) specifici progetti e iniziative per l'attuazione dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonché per l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi; d) le attività di formazione e di aggiornamento degli operatori delle amministrazioni interessate e del personale volontario; e) specifici progetti anche di investimento per assicurare le funzionalità delle strutture carcerarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo; f) le procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di verifica delle attività e gli obblighi di reciproca informazione; g) i rapporti finanziari connessi all'attuazione della convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;474#art-4-bis