Art. 4 bis
18 / 18In vigore dal 17 feb 2011
1.... il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internatinegli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano è assicurato attraverso l'azione integrata delle province autonome medesime e dello Stato, che collaborano nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza.
2. Al fine di definire modalità e strumenti della collaborazione prevista al comma 1 le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia.
Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.
3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2010, N. 252;
b) i settori di intervento nei quali sono attivate specifiche azioni volte al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati, prevedendo specifiche modalità per l'adozione di programmi periodici delle attività;
c) specifici progetti e iniziative per l'attuazione dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonché per l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi;
d) le attività di formazione e di aggiornamento degli operatori delle amministrazioni interessate e del personale volontario;
e) specifici progetti anche di investimento per assicurare le funzionalità delle strutture carcerarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo;
f) le procedure e le forme di programmazione, coordinamento e di verifica delle attività e gli obblighi di reciproca informazione;
g) i rapporti finanziari connessi all'attuazione della convenzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;474#art-4-bis