Art. 3 bis
17 / 18In vigore dal 26 mag 2006
1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano e quelle spettanti agli organi statali ai sensi dell', con particolare riferimento agli animali vivi, ai prodotti alimentari di origine animale, ai prodotti alimentari di origine non alimentare e ai prodotti non destinati all'alimentazione ma soggetti a controllo sanitario, sia di origine comunitaria movimentati fra gli Stati membri sia provenienti da Paesi terzi, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige è comunque assicurata la costituzione di una sede dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e di una sezione distaccata dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Salvo quanto espressamente previsto da questo articolo restano ferme le competenze dello Stato nelle materie previste dal medesimo articolo.
2. Per i fini di cui al comma 1 è stipulata apposita intesa tra il Ministro competente e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'intesa prevede in particolare:
a) l'individuazione, entro la data stabilita dall'intesa medesima, dell'ubicazione della sede dell'UVAC competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano; tale sede è resa operativa entro centottanta giorni dall'individuazione;
b) l'istituzione nell'ambito dell'USMAF competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano di un'apposita sede distaccata ubicata nel territorio della regione per lo svolgimento di tutti i compiti riferiti al predetto ambito territoriale; tale sede distaccata può essere collocata presso l'UVAC previsto alla lettera a);
c) i criteri e le modalità con i quali i competenti uffici dello Stato possono avvalersi, anche a tempo parziale, previa intesa fra le amministrazioni competenti, di personale delle province autonome o delle relative aziende sanitarie locali, in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento statale, da utilizzare nell'ambito delle strutture previste alle lettere a) e b); al predetto personale è comunque garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento. L'intesa regola i rapporti organizzativi ed economici conseguenti, comunque senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) gli uffici statali previsti dalle lettere a) e b) si avvalgono, di norma, delle prestazioni fornite dalle competenti strutture specialistiche e diagnostiche delle aziende sanitarie locali delle province autonome, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente competenti per territorio; per tale fine i responsabili degli uffici previsti alle lettere a) e b) e quelli dei predetti enti e agenzie concordano appositi programmi operativi anche mediante scambio di note; i corrispettivi per l'avvalimento sono determinati sulla base di quanto previsto dai rispettivi tariffari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;474#art-3-bis