Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 ott 1975
Rientrano in particolare tra le funzioni di cui all'articolo precedente quelle relative: a) al rapporto giuridico di apprendistato; b) ai libretti di lavoro e relative funzioni delegate ai sindaci; c) all'attribuzione delle qualifiche e dell'inquadramento nelle categorie professionali ai fini della classificazione professionale dei lavoratori nelle liste di collocamento e del loro passaggio da una categoria all'altra nell'ambito dei vari settori produttivi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;471#art-2