Art. 2
2 / 5In vigore dal 5 ott 1975
Rientrano in particolare tra le funzioni di cui all'articolo precedente quelle relative:
a) al rapporto giuridico di apprendistato;
b) ai libretti di lavoro e relative funzioni delegate ai sindaci;
c) all'attribuzione delle qualifiche e dell'inquadramento nelle categorie professionali ai fini della classificazione professionale dei lavoratori nelle liste di collocamento e del loro passaggio da una categoria all'altra nell'ambito dei vari settori produttivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;471#art-2