Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 5 ott 1975
Le attribuzioni degli organi dello Stato relative alle pensioni ed agli assegni a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili restano ferme fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale nel rispetto delle norme fondamentali concernenti il diritto alla prestazione ed i requisiti soggettivi degli assistibili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;469#art-4