Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 9 lug 1975
Le votazioni per ciascuna prova scritta, sia per i concorsi di ammissione in carriera che per quelli di passaggio, sono espressi in decimi. Sono ammessi al colloquio o alla prova pratica, ove prevista prima del colloquio stesso, soltanto i concorrenti i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi. Le prove pratiche e il colloquio non si intendono superate se il candidato non vi ottenga la votazione di almeno sei decimi. La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della votazione della prova pratica e della votazione del colloquio, costituisce il punteggio complessivo in base al quale è formata la graduatoria generale di merito, nonché quelle dei vincitori e degli idonei. Per i concorsi di accesso alla carriera ausiliaria, la graduatoria risulta determinata dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli espresso in decimi e dalla somma di questo con la valutazione riportata nella prova di idoneità tecnica, allorchè prevista. L'idoneità si intende conseguita soltanto dai candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a sei decimi, necessario anche per l'ammissione alla prova di idoneità tecnica, ove prevista. Quest'ultima non si intende superata se il candidato non vi riporti una votazione di almeno sei decimi. Nei concorsi di passaggio di carriera la preferenza, a parità di merito, è determinata a norma dell' del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
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