Art. 1
1 / 16In vigore dal 9 lug 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, di delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Uditi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, i cui pareri rispettivamente n. 21/73, emesso dalla I sezione nell'adunanza del 5 novembre 1973, e n. 18/74 emesso nella adunanza generale del 23 dicembre 1974, formano parte integrante del presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;
Considerato che, in ordine alla determinazione dei programmi di esame ed alla composizione delle commissioni esaminatrici, debba seguirsi il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
.
I concorsi per la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono banditi con decreto del Presidente della Corte, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto deve indicare:
a) il numero dei posti da conferire;
b) i requisiti prescritti per l'ammissione;
c) i documenti che devono essere prodotti, nonché i termini di presentazione;
d) ogni altra statuizione o notizia ritenuta utile dall'amministrazione.
Il decreto deve, inoltre, indicare:
per le carriere direttiva, di concetto ed esecutiva:
1) il programma d'esame;
2) il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche;
per la carriera ausiliaria:
1) le particolari categorie di titoli da valutare;
2) la data e la sede dell'effettuazione della prova di idoneità tecnica, ove prevista.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-27;275#art-1