Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 apr 1975
Le stampe periodiche devono essere spedite di prima mano e presentate agli uffici postali di partenza indicati dall'amministrazione in una sola partita per ciascun numero, o quanto meno in grosse partite, già divise nei modi e nei termini stabiliti dalla amministrazione stessa. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le operazioni di accettazione e di avviamento direttamente presso la sede dei mittenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-24;38#art-4