Art. 9
Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari

Art. 9

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In vigore dal 5 lug 1975
Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è corrisposta una indennità, per ogni intervento alle sedute, nella misura stabilita dal consiglio stesso nei limiti fissati dal Ministero dei lavori pubblici. Il consiglio può inoltre assegnare un'indennità al presidente, al vice presidente, ed a quei consiglieri cui fossero demandati speciali incarichi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-9