Art. 8
Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari

Art. 8

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In vigore dal 5 lug 1975
I membri del consiglio non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro e dei parenti ed affini fino al quarto grado, o di società delle quali siano amministratori, o soci illimitatamente responsabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-8