Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari
Art. 3
3 / 25In vigore dal 5 lug 1975
Il patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di........ è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'istituto di..
.......;
b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengono all'istituto, a fondo perduto;
c) dal patrimonio degli altri enti od istituti di case popolari e delle gestioni comunali e provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui venga disposta la fusione od incorporazione nell'Istituto autonomo provinciale;
d) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale.
I conferimenti di capitali previsti alla precedente lettera b) debbono essere preventivamente accettati dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-3