Art. 20
Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari

Art. 20

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In vigore dal 5 lug 1975
Le case da costruirsi, da acquistarsi o da assumersi in conduzione od amministrazione devono avere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e corrispondere alle disposizioni dei regolamenti di igiene e alle prescrizioni urbanistico-edilizie. Per la locazione delle case popolari si applicano le norme stabilite dalle vigenti disposizioni. I subaffitti sono vietati (aggiungere eventuali limitazioni o condizioni riguardanti le persone dei locatari).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-20