Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari
Art. 2
2 / 25In vigore dal 5 lug 1975
Per l'attuazione dai propri fini l'istituto può:
a) acquistare ed acquisire nei modi di legge terreni fabbricabili e venderli quando risultino inutilizzabili per l'istituto;
b) costruire case popolari ed economiche con i relativi accessori, negozi, autorimesse;
c) acquisire fabbricati per ridurli a case popolari ed economiche;
d) provvedere alla demolizione di alloggi ed accessori degli edifici come sopra amministrati quando gli stessi si appalesino fatiscenti o richiedano interventi manutentori eccessivamente onerosi;
e) vendere o locare gli immobili di cui alle precedenti lettere b) e c) ovvero assegnarli, in locazione con patto di futura vendita agli stessi inquilini od ai loro eredi;
f) amministrare nell'ambito del territorio provinciale case popolari ed economiche per conto dei comuni o di altri enti;
g) provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono l'elevazione e l'educazione morale e sociale dei propri inquilini;
h) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati di qualsiasi forma che ritenga vantaggiosi;
i) contrarre prestiti, con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia dei contratti di locazione od inerenti alla gestione dei fondi di previdenza del proprio personale;
l) fare presso le banche tutte le operazioni indispensabili ai propri fini, escluso ogni carattere aleatorio;
m) fare tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-2