Art. 19
Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari

Art. 19

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In vigore dal 5 lug 1975
L'istituto deve costituire un fondo di riserva assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il fondo medesimo abbia raggiunto almeno il quinto del patrimonio dell'istituto. Il fondo di riserva è impiegato in titoli di Stato. I residui utili netti dell'esercizio possono essere destinati soltanto al raggiungimento degli scopi dell'istituto indicati nell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-19