Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari
Art. 17
17 / 25In vigore dal 5 lug 1975
L'esercizio finanziario dell'istituto, decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Almeno tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il presidente deve sottoporre all'approvazione del consiglio lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio successivo riguardante l'intera gestione, distinto per capitoli.
Lo schema di bilancio è corredato da una relazione illustrativa con particolare riferimento all'andamento del mercato degli alloggi ed al fabbisogno di abitazioni popolari in tutti i centri abitati della provincia, ed all'eventuale programma di nuova costruzioni da svolgere dall'istituto.
Il bilancio deve essere trasmesso al Ministero dei lavori pubblici insieme con la relazione illustrativa e la deliberazione di approvazione del consiglio almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui esso si riferisce.
Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione della relativa voce di bilancio.
Le eventuali variazioni devono essere preventivamente approvate dal consiglio e di esse è senza indugio data comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-17