Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari
Art. 16
16 / 25In vigore dal 5 lug 1975
I sindaci debbono:
a) esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;
b) accertare che si sia adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli impiegati tenuti a prestarla;
c) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa;
d) rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;
e) vigilare sull'osservanza dello statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria.
I sindaci effettivi hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-16