Art. 16
Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari

Art. 16

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In vigore dal 5 lug 1975
I sindaci debbono: a) esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi; b) accertare che si sia adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli impiegati tenuti a prestarla; c) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa; d) rivedere il conto consuntivo e farne la relazione; e) vigilare sull'osservanza dello statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria. I sindaci effettivi hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-16