Art. 15
Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari

Art. 15

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In vigore dal 5 lug 1975
Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido dei doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. Chiunque sia incaricato del maneggio di denaro e di valori dell'istituto deve prestare una congrua cauzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-15