Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 gen 1976
Il presente decreto ha decorrenza dal 1 ottobre 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1975 LEONE RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 21
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-01-27;657#art-3