Art. 15
15 / 17In vigore dal 29 dic 1974
In caso di omessa redazione del prospetto nel termine stabilito nell' si applicano, per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 1973, le disposizioni relative alla determinazione del reddito di cui al secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e le sanzioni previste nell'art. 51 dello stesso decreto per la mancata tenuta delle scritture contabili.
Le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione a partire dal periodo di imposta relativamente al quale, in allegato alla dichiarazione, venga presentata la situazione patrimoniale di cui all' sulla base del prospetto delle attività e passività esistenti all'inizio del periodo di imposta, valutate a norma degli articoli da 4 a 11. A tal fine i riferimenti agli anni 1974, 1973 e 1981 si intendono fatti all'anno cui si riferisce il prospetto, all'anno precedente e al settimo anno successivo.
Il prospetto è equiparato all'inventario agli effetti delle disposizioni di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 39 e agli articoli 51 e 56 del decreto indicato nel primo comma.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i soggetti indicati al n. 3) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-15