Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 29 dic 1974
I valori indicati nel prospetto, salvo la rettifica di cui al successivo , si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sul reddito. La differenza fra l'ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-23;689#art-12