Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 28 feb 1975
La lettera a) del primo comma dell' è sostituita dalla seguente: "a) allorchè viene meno il requisito della cittadinanza o della nazionalità previsto dall'".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-8