Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 feb 1975
Al secondo comma dell' è aggiunta la frase seguente: "Le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno, rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato membro della Comunità economica europea, istituita con il trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1303, sono equiparate alle persone fisiche e giuridiche di cittadinanza o nazionalità italiana".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-3