Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 28 feb 1975
L'art. 61 è sostituito dal seguente: "La Società provvede alla gestione, con contabilità separata, della "Cassa di previdenza dei soci della Società italiana degli autori ed editori", costituita ai sensi dell'art. 48-bis dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643. La Società ed i soci contribuiscono al finanziamento della cassa nei modi previsti dall'art. 58 e mediante contributi da determinarsi secondo le norme del regolamento della cassa, approvato dall'assemblea delle commissioni di sezione ai sensi dell'art. 42 del presente statuto". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 novembre 1974 LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI - TANASSI - COLOMBO - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 131
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