Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 28 feb 1975
Nel primo comma dell'art. 43 l'espressione "in via ordinaria" è soppressa. Il secondo comma dell'art. 43 è sostituito dal seguente: "L'assemblea viene altresì convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno dalla metà dei suoi componenti". L'ultimo comma dell'art. 43 è sostituito dal seguente: "Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta. Per la deliberazione concernente la designazione del presidente della Società occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 9) dell'art. 42 sono adottate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-17