Art. 11

Art. 11

11 / 22
In vigore dal 28 feb 1975
L'intestazione del titolo IV è sostituita dalla seguente: "SANZIONI".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;859#art-11