Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 42 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: Politica aziendale; Ricerca operativa. Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Reumatologia; Ematologia. Art. 112 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in clinica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di: Organizzazione, deontologia e legislazione farmaceutiche. Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale sono aggiunti i seguenti: Coniglicoltura ed allevamenti di animali da pelliccia; Bromatologia dei prodotti ad uso zootecnico; Entomologia e aracnologia veterinaria. Dopo l'art. 167, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo relativo alla scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti: Art. 168. - La scuola organizza anche corsi integrativi annuali per assistenti e disegnatori nelle sopraintendenze alle antichità (diplomati di scuole medie inferiori e superiori). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 settembre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 9. - SCIARRETTA
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