Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Sez. IV
Art. 50
50 / 54Arbitrati, arbitraggi, transazioni e composizione di vertenze
In vigore dal 8 nov 1989
L'onorario spettante al ragioniere investito della funzione arbitrale è commisurato al valore dell'arbitrato determinato sullo ammontare complessivo delle richieste di tutte le parti in contestazione nel modo seguente:
fino a L. 1.000.000 il 10%
fino a L. 5.000.000 il 6%
fino a L. 10.000.000 il 5%
per il di piu fino a L. 50.000.000 il 4%
per il di piu fino a L. 100.000.000 il 3%
per il di piu fino a L. 500.000.000 il 2%
per il di piu e oltre L. 500.000.000 l' 1%
onorario minimo L. 50.000.
Le prestazioni accessorie necessarie allo svolgimento dello incarico sono compensate secondo tariffa.
Se i valori non sono determinabili, si applica l'onorario a discrezione tenuto conto dei criteri di cui all'.
Gli stessi onorari spettano al ragioniere consulente tecnico di parte negli arbitrati previsti dall'art. 455 del codice di procedura civile.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-50