Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Sez. IV
Art. 47
47 / 54Consulenza e assistenza nelle procedure concorsuali e stragiudiziali
In vigore dal 8 nov 1989
Per la consulenza e assistenza tecnico-amministrativa nelle procedure concorsuali e stragiudiziali e nelle liquidazioni giudiziarie, sono dovuti al ragioniere:
a) per la domanda di ammissione al passivo le indennità e gli onorari previsti dagli ;
b) per l'assistenza del debitore, quando le procedure si concludono con un concordato o comunque con esito favorevole, le percentuali stabilite dall', ridotte dal 30 al 50 per cento;
Nel caso di esito sfavorevole spettano le indennità e gli onorari degli .
c) per l'assistenza ai creditori nelle procedure concorsuali, come pure nei concordati stragiudiziali, i seguenti onorari:
1) sull'ammontare dei crediti ammessi al passivo, indipendentemente dal realizzo:
fino a L. 2.500.000 il 2 %
per il di piu fino a L. 5.000.000 il 11,50 %
per il di piu fino a L. 25.000.000 lo 0,50 %
per il di piu fino a L. 100.000.000 il 0,25 %
per il di piu oltre L. 100.000.000 a discrezione
2) sulle somme realizzate, in aggiunta all'onorario sopraindicato:
fino a L. 5.000.000 il 3 %
per il di piu fino a L. 25.000.000 l' 1 %
per il di piu fino a L. 100.000.000 lo 0,50%
per il di piu e oltre L. 100.000.000 a discrezione
onorario minimo L. 25.000.
Gli onorari suddetti sono cumulabili con quelli di altre prestazioni, specificatamente previste nella presente tariffa.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-47