Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Sez. IV
Art. 44
44 / 54Regolamento e liquidazione di avarie
In vigore dal 8 nov 1989
I. - Avarie comuni.
Per le avarie cosiddette "comuni" spetta sull'ammontare complessivo delle somme ammesse il seguente onorario:
a) fino a L. 3.000.000 il 7 %
per il di piu fino a L. 5.000.000 il 6 %
per il di piu fino a L. 10.000.000 il 5 %
per il di piu fino a L. 25.000.000 il 4 %
per il di piu fino a L. 50.000.000 il 3 %
per il di piu fino a L. 100.000.000 il 2 %
per il di piu fino a L. 200.000.000 l' 1 %
per il di piu fino a L. 500.000.000 lo 0,50 %
per il di piu oltre L. 500.000.000 lo 0,25 %
compenso minimo per ogni liquidazione L. 50.000.
b) per l'esecuzione del regolamento di avaria comune tra le parti, spetta un onorario pari allo 0,25% sull'importo della avaria comune;
c) per la liquidazione dei rapporti, tra assicurato e assicuratore derivanti da liquidazione di avaria comune, spettano gli onorari previsti per le liquidazioni di avaria particolare.
II. - Avarie particolari.
Per le avarie particolari spettano al ragioniere i seguenti onorari:
sull'ammontare complessivo delle somme liquidate:
fino a L. 3.000.000 il 5 %
per il di piu fino a L. 5.000.000 il 4 %
per il di piu fino a L. 15.000.000 il 2 %
per il di piu fino a L. 30.000.000 l' 1 %
per il di piu fino a L. 50.000.000 lo 0,50 %
per il di piu fino a L. 100.000.000 il 0,25 %
per il di piu oltre L. 100.000.000 a discrezione.
Nel caso di liquidazioni d'avarie particolarmente complesse o litigiose, spetta una maggiorazione fissa del 30 per cento.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-44