Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Sez. IV
Art. 43
43 / 54Perizie e valutazioni
In vigore dal 8 nov 1989
a) Perizie e consulenze tecniche.
Per le perizie e consulenze fiscali e contabili in genere; per le perizie e le consulenze tecniche e memorie di parte avanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, arbitri o periti; per i motivati pareri nelle materie di competenza e per le relazioni di inchieste sulle responsabilità amministrative, gli onorari sono calcolati sul valore accertato della pratica, secondo la seguente tabella:
fino a L. 10.000.000 il 6 %
per il di piu fino a L. 25.000.000 il 5 %
per il di piu fino a L. 50.000.000 il 4 %
per il di piu fino a L. 100.000.000 il 3 %
per il di piu fino a L. 250.000.000 il 2 %
per il di piu fino a L. 500.000.000 l' 1 %
per il di piu fino a L. 1.500.000.000 lo 0,75 %
per il di piu oltre L. 1.500.000.000 lo 0,50 %
Ove non sia possibile accertare il valore della pratica, l'onorario è determinato a tempo.
b) Valutazioni.
Per la valutazione di aziende industriali, commerciali, agricole, di enti patrimoniali, beni, diritti, valore di avviamento (marchi e brevetti, processi industriali, capitali assicurati, rendite vitalizie, censi, livelli, canoni enfiteutici e simili) gli onorari sono commisurati come segue all'ammontare complessivo delle attività, valori e passività accertati:
fino a L. 50.000.000 l' 1,50 %
per il di piu fino a L. 100.000.000 l' 1 %
per il di piu fino a L. 250.000.000 lo 0,75 %
per il di piu fino a L. 500.000.000 lo 0,50 %
per il di piu fino a L. 1.000.000.000 lo 0,25 %
per il di piu fino a L. 5.000.000.000 lo 0,10 %
per il di piu fino a L. 10.000.000.000 lo 0,05 %
per il di piu oltre L. 10.000.000.000 lo 0,25 %
I predetti onorari sono ridotti da un terzo alla metà, qualora la prestazione considerata nel presente articolo rientri in altre voci della tariffa.
Gli onorari spettanti per l'aggiornamento e la revisione delle scritture contabili, vanno sempre conteggiati a parte.
c) Piani di graduazione.
Per i piani di liquidazione nei giudizi di graduazione, oltre a un compenso fisso da L. 5.000 a L. 10.000 per ciascun creditore concorrente, è dovuto un onorario aggiuntivo pari al 2% dell'ammontare di ciascun credito.
d) Relazioni.
Per le relazioni compete a parte l'onorario di cui all' penultimo comma.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-43