Art. 41 · Realizzo di crediti controversi o di difficile recupero
Tariffa Professionale per i Ragionieri ProfessionaliSez. III

Art. 41

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Realizzo di crediti controversi o di difficile recupero

In vigore dal 8 nov 1989
Per l'accertamento e la liquidazione di crediti controversi e di difficile recupero, spettano al ragioniere, sull'ammontare delle somme realizzate, i seguenti onorari: fino a L. 500.000 dal 10 al 15 % per il di piu fino a L. 1.000.000 dal 8 al 10 % per il di piu fino a L. 3.000.000 dal 3 al 6 % per il di piu fino a L. 5.000.000 dal 2 al 4 % per il di piu e oltre L. 5000.000 dallo 0,50 all' 1 % compenso minimo L. 10.000. In caso di mancato realizzo e di diverso regolamento del credito, in sostituzione degli onorari a percentuale, sono dovuti, oltre alle spese, indennità e diritti, soltanto gli onorari graduali di cui all' aumentati fino al 20 per cento. Qualora il recupero del credito non abbia presentato difficoltà, i suddetti onorari sono ridotti dal 25 al 50 per cento.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-41