Art. 39 · Liquidazione di aziende collettive e individuali
Tariffa Professionale per i Ragionieri ProfessionaliSez. III

Art. 39

39 / 54

Liquidazione di aziende collettive e individuali

In vigore dal 8 nov 1989
Per la liquidazione di aziende, progetto, inventario, bilancio, realizzo delle attività, riparto del netto, ed esecuzione delle pratiche necessarie al compimento dell'incarico, sono dovuti al ragioniere, oltre alle spettanze di cui agli , i seguenti onorari calcolati sull'attivo realizzato: a) fino a L. 10.000.000 il 5% per il di piu fino a L. 20.000.000 il 4% per il di piu fino a L. 50.000.000 il 3% per il di piu fino a L. 100.000.000 il 2% per il di piu oltre a L. 100.000.000 il l'1% Gli onorari suddetti sono ridotti del 20% per la liquidazione di beni provenienti da concordato stragiudiziale. Qualora in detta attività concorra l'opera del cliente, l'onorario è ridotto fino al 50 per cento. Per i crediti contestati o litigiosi spetta un onorario suppletivo pari al 10% dell'ammontare realizzato; b) per la liquidazione e pagamento dei creditori od accollo delle passività ai soci, è dovuto al ragioniere un onorario variante dallo 0,5,0% all'1,50% sull'ammontare delle passività estinte, con l'aumento fino al 10% per i debiti contestati o litigiosi; c) per le assegnazioni in natura di attività o apporti in altre aziende è dovuto l'onorario di cui alla precedente lettera a) ridotto fino al 30 per cento. Nel caso di più liquidatori gli onorari vanno calcolati a norma dell'. Nel caso di gestione temporanea, oltre agli onorari del presente articolo, sono dovuti quelli di cui agli ridotti del 20 per cento.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-39