Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Sez. III
Art. 37
37 / 54Finanziamenti
In vigore dal 8 dic 1974
Per i finanziamenti di gestione, per imprese industriali o commerciali, con studio e presentazione di bilanci, conti economici, progetti, od apporti di capitale e di beni, ottenuti mediante la sua opera, spetta al ragioniere un onorario del 2% sull'ammontare delle disponibilità conseguite. Tale onorario è aumentabile fino al 3% per i finanziamenti industriali a lungo termine, ed è congruamente ridotto nei casi di mutui a lungo e medio termine con garanzia immobiliare e di rinuncia prima della concessione, tenuto conto dello stato della pratica svolta.
L'onorario è pure congruamente ridotto fino al 50%, per i finanziamenti di durata inferiore ad un anno.
Per ciascun anno di durata del finanziamento, oltre al primo, spetta un onorario supplementare dello 0,50 per cento.
Per il rinnovo del finanziamento il ragioniere ha diritto all'onorario dell'1% sul relativo ammontare.
Per le pratiche di concessione di contributi agevolati a fondo perduto, spetta al ragioniere un onorario fino al 5% sull'ammontare dei contributi medesimi, avuto sempre riguardo ai criteri dell'.
Per l'eventuale lavoro preparatorio di revisione, per la formazione del bilancio e conto economico e per la valutazione aziendale; per la preparazione ed elaborazione della documentazione dei piani di ammortamento; per i calcoli di rendite vitalizie e per ogni altro calcolo di carattere economico-finanziario; per l'assunzione di prestiti anche obbligazionari, sono dovuti anche gli onorari a tempo e, ove applicabili, quelli di cui all'.
In caso di esito non favorevole della pratica spetta l'onorario a tempo cumulabile con quello di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-37