Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Sez. III
Art. 35
35 / 54Successioni e divisioni di eredità, comunioni, patrimoni
In vigore dal 8 nov 1989
Per pratiche relative alla successione, accertamento dell'asse ereditario e dei diritti successori, posizione dei beni costituenti le quote legittime o testamentarie di ciascun concorrente, determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, e per la divisione di fatto spettano al ragioniere sulla massa attiva ereditaria:
fino a L. 5.000.000 dal 4 al 6%
fino a L. 15.000.000 dal 3 al 4%
fino a L. 50.000.000 dal 2,50 al 3%
fino a L. 100.000.000 dal 1,50 al 2%
fino a L. 500.000.000 dal 1 al 1,50%
oltre L. 500.000.000 dal l'1%
L'onorario così calcolato è aumentato del 10% per ogni erede, legatario o usufruttuario.
Per il realizzo delle attività, spettano a parte gli onorari a percentuale di cui all', lettera a), della presente tariffa, sull'ammontare del realizzo.
Per la denuncia di successione e liquidazione delle relative imposte, la ricognizione delle consistenze attive e passive, la formazione dell'inventario, le relative valutazioni, lo stato di graduazione dei creditori e legatari, relativi piani di liquidazione, la gestione e amministrazione della comunione ereditaria e sua contabilizzazione, la curatela dell'eredità giacente; le funzioni di esecutore testamentario, la collaborazione nei giudizi ereditari e per ogni altra eventuale prestazione accessoria, sono dovuti a parte gli onorari contemplati dalla tariffa alle voci corrispondenti.
Per la divisione di patrimoni in comunione e relativi piani di graduazione, spettano sulla massa attiva gli onorari di cui al primo comma del presente articolo riducibili, nei casi di particolare semplicità dell'operazione, fino al 30 per cento.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-35