Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Sez. II
Art. 34
34 / 54Funzioni sindacali
In vigore dal 8 nov 1989
Al ragioniere sindaco effettivo nelle società commerciali e revisore dei conti di enti di qualsiasi specie, anche a partecipazione statale, ispettore delle società finanziarie e di revisione sono dovuti i seguenti emolumenti sull'ammontare complessivo del capitale sociale, delle riserve non costituite a fronte di oneri od impegni specifici, o del patrimonio inteso in senso lato, per ogni anno o frazione di anno di carica, commisurati sulla base dei massimi valori rilevati nel corso del periodo considerato:
fino a L. 15.000.000 L. 100.000
da L. 15.000.000 a 25.000.000 da L. 125.000 a 175.000
da L. 25.000.000 a 50.000.000 da L. 175.000 a 250.000
da L. 50.000.000 a 75.000.000 da L. 250.000 a 300.000
da L. 75.000.000 a 100.000.000 da L. 300.000 a 350.000
da L. 100.000.000 a 250.000.000 da L. 350.000 a 400.000
da L. 250.000.000 a 500.000.000 da L. 400.000 a 500.000
da L. 500.000.000 a 750.000.000 da L. 500.000 a 600.000
da L. 750.000.000 a 1.000.000.000 da L. 600.000 a 700.000
oltre L. 1.000.000.000 minimo L. 1.000.000.
Qualora si tratti di società la cui attività si limita all'amministrazione di immobili di proprietà o al solo godimento dei redditi patrimoniali, gli emolumenti sono ridotti fino al 50 per cento.
Analoga riduzione può essere praticata nel caso di società in liquidazione o che non svolga alcuna attività.
Per le società cooperative l'emolumento è determinato sull'ammontare delle attività sociali al lordo come segue:
fino a L. 5.000.000 L. 50.000
da L. 5.000.000 L. 50.000.000 L. 125.000
da L. 50.000.000 L. 100.000.000 L. 200.000
da L. 100.000.000 L. 500.000.000 L. 300.000
da L. 500.000.000 L. 1.000.000.000 L. 500.000
Proporzionali aumenti si applicano per capitali e attività maggiori.
Gli emolumenti, indennità ed onorari tutti del ragioniere presidente del collegio sindacale sono maggiorati del 50 per cento.
Nel caso di variazioni di capitale e degli elementi equiparati delle attività sociali, nelle cooperative, gli emolumenti sono adeguatamente modificati con effetto dall'inizio dell'anno solare cui si riferiscono.
Ove la funzione sindacale venga svolta per un periodo inferiore ad un anno i relativi emolumenti vengono calcolati in dodicesimi.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli scaglioni e gli emolumenti di cui all'art. 34 del decreto sono aumentati del 65 per cento con arrotondamento alle centomila lire, per difetto se la frazione non e' superiore alle lire cinquantamila e per eccesso se e' superiore."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-34