Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Titolo I
Art. 3
3 / 54Casi di deroga della tariffa
In vigore dal 8 dic 1974
Qualora, fra la prestazione e l'onorario, per particolari circostanze, o per l'entità dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente, appaia una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio del collegio.
I ragionieri residenti in città con popolazione inferiore a centomila abitanti, ed aventi anzianità professionale inferiore ai dieci anni, possono ridurre gli onorari minimi fino al 20 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-3