Art. 26 · Custodia e conservazione
Tariffa Professionale per i Ragionieri ProfessionaliCapo III

Art. 26

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Custodia e conservazione

In vigore dal 8 nov 1989
Oltre agli onorari previsti nel presente capo, spetta al ragioniere, per la custodia e conservazione, anche sotto sequestro, dei beni mobili e delle aziende, un onorario per ciascun anno o frazione di anno, rapportato al valore, indipendentemente dai rispettivi redditi. Se trattasi di aziende, il compenso viene determinato sull'attivo lordo nella misura seguente: fino a L. 1.000.000 da L. 10.000 a L. 20.000 per il di più fino L. 10.000.000 da L. 20.000 a L. 50.000 per il di più fino L. 50.000.000 da L. 50.000 a L. 100.000 per il di più fino L. 100.000.000 da L. 100.000 a L. 200.000 per il di più oltre L. 100.000.000 a discrezione

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli onorari di cui agli articoli 26 e 51, punti I, II e III, del decreto sono aumentati del 60 per cento."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-26