Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Capo III
Art. 24
24 / 54Amministrazione di fondi rustici
In vigore dal 8 nov 1989
I) Amministrazione di fondi rustici affittati:
per i redditi fino a L. 2.500.000 il 4%
per il di piu fino a L. 5.000.000 il 3%
per il di piu fino a L. 10.000.000 il 2%
per il di piu e oltre L. 10.000.000 l' 1%
diritto fisso per ogni affittuario L. 2.000
onorario minimo L. 25.000.
II) Amministrazione di fondi rustici a conduzione diretta:
sul reddito netto fino a L. 1.000.000 il 5%
per il di piu fino a L. 3.000.000 il 4%
per il di piu fino a L. 10.000.000 il 3%
per il di piu oltre a L. 10.000.000 il 2%
Qualora non siano determinati i redditi netti, l'onorario è riferito al 20% del reddito lordo.
Onorario minimo L. 25.000.
III) Aziende a colonia mista o mezzadria:
1) Per la compilazione del bilancio aziendale, con controllo dei documenti e magazzini, dei conti di stima e correnti dei coloni regolarmente tenuti a cura del proprietario o di un suo speciale incaricato, riflettenti il periodo di un anno o frazione di anno, e dichiarazione dei risultati finali sul libretto colonico, per ciascun podere facente parte dell'azienda, spettano i seguenti onorari:
da una a cinque unità agrarie (colonia o podere): lire 25.000; per ogni colonia o podere oltre le 5: L. 20.000;
per ogni colonia o podere oltre le 15: L. 15.000.
Qualora i conti colonici (di stima e correnti) siano compilati dal professionista, è dovuta una maggiorazione di L. 5.000 per ciascuna colonia o podere.
2) Per la compilazione e lettura dei conti correnti e di stima dei coloni e dichiarazione del risultato sul libretto colonico, per il periodo di un anno o frazione di anno, è dovuto al ragioniere, per ciascun podere o colonia, l'onorario di lire 12.000.
3) Per il solo controllo dei conti tenuti dal proprietario, e per ciascun podere o colonia è dovuto l'onorario di L. 8.000 per podere.
4) Per i conti correnti relativi a terzi (quali affittuari, inquilini, ecc.) è dovuto un onorario aggiuntivo di L. 4.000 per ogni interessato.
5) Per i terreni condotti a mezzadria, oltre agli onorari di cui al n. 1) aumentati del 50% da calcolarsi col reddito netto, spetta un diritto fisso di L. 5.000 per ogni mezzadro.
Onorario minimo per ogni fondo L. 20.000.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto sono aumentati del 60 per cento."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-24