Art. 24 · Amministrazione di fondi rustici
Tariffa Professionale per i Ragionieri ProfessionaliCapo III

Art. 24

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Amministrazione di fondi rustici

In vigore dal 8 nov 1989
I) Amministrazione di fondi rustici affittati: per i redditi fino a L. 2.500.000 il 4% per il di piu fino a L. 5.000.000 il 3% per il di piu fino a L. 10.000.000 il 2% per il di piu e oltre L. 10.000.000 l' 1% diritto fisso per ogni affittuario L. 2.000 onorario minimo L. 25.000. II) Amministrazione di fondi rustici a conduzione diretta: sul reddito netto fino a L. 1.000.000 il 5% per il di piu fino a L. 3.000.000 il 4% per il di piu fino a L. 10.000.000 il 3% per il di piu oltre a L. 10.000.000 il 2% Qualora non siano determinati i redditi netti, l'onorario è riferito al 20% del reddito lordo. Onorario minimo L. 25.000. III) Aziende a colonia mista o mezzadria: 1) Per la compilazione del bilancio aziendale, con controllo dei documenti e magazzini, dei conti di stima e correnti dei coloni regolarmente tenuti a cura del proprietario o di un suo speciale incaricato, riflettenti il periodo di un anno o frazione di anno, e dichiarazione dei risultati finali sul libretto colonico, per ciascun podere facente parte dell'azienda, spettano i seguenti onorari: da una a cinque unità agrarie (colonia o podere): lire 25.000; per ogni colonia o podere oltre le 5: L. 20.000; per ogni colonia o podere oltre le 15: L. 15.000. Qualora i conti colonici (di stima e correnti) siano compilati dal professionista, è dovuta una maggiorazione di L. 5.000 per ciascuna colonia o podere. 2) Per la compilazione e lettura dei conti correnti e di stima dei coloni e dichiarazione del risultato sul libretto colonico, per il periodo di un anno o frazione di anno, è dovuto al ragioniere, per ciascun podere o colonia, l'onorario di lire 12.000. 3) Per il solo controllo dei conti tenuti dal proprietario, e per ciascun podere o colonia è dovuto l'onorario di L. 8.000 per podere. 4) Per i conti correnti relativi a terzi (quali affittuari, inquilini, ecc.) è dovuto un onorario aggiuntivo di L. 4.000 per ogni interessato. 5) Per i terreni condotti a mezzadria, oltre agli onorari di cui al n. 1) aumentati del 50% da calcolarsi col reddito netto, spetta un diritto fisso di L. 5.000 per ogni mezzadro. Onorario minimo per ogni fondo L. 20.000.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto sono aumentati del 60 per cento."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-24